Una legge che può mettere a rischio  la libertà di opinione

Fa discutere il disegno di legge contro l’omotransfobia in discussione alla Camera

29Camera_dei_Deputati1In questi giorni, in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, si discute sul testo unico della proposta di legge Zan- Scalfarotto contro l’omotransfobia. Il testo unico vuole essere una sintesi di altre cinque proposte di legge da tempo all’esame della Commissione (Boldrini-Speranza, Zan, Scalfarotto, Perantoni, Bartolizzi). Si tratta di una legge che, nelle intenzioni dichiarate, vuol reprimere tutti gli atti di violenza e di discriminazione legati al sesso e al genere. Il movimento lgbt, che attraversa tutti i partiti, da tempo sta portando avanti la battaglia su “identità di genere” e “orientamento sessuale” con relativi diritti. Il tema in discussione riguarda l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transobia.
Si tratta di tutelare i diritti di minoranze ed è giusto. Ma le cose, almeno da come vengono presentate, non sono così semplici. Nella proposta si prefigura una modifica della Legge Mancino (art. 604-bis e 604-ter) che già punisce la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, nazionale, etnica e religiosa. A queste motivazioni si aggiungerebbe, secondo il nuovo testo, “o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”.
29Camera_dei_DeputatiA questo si unisce, per dovere di cronaca, tutto l’apparato definito come “preventivo”: la Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia; la strategia nazionale contro la violenza di genere; i centri contro le discriminazioni, il fondo nazionale per le vittime. Ci sarebbe da sperare che in questa nostra Italia si pensasse finalmente anche al sostegno alla famiglia.
I vescovi italiani non sono d’accordo, anche perché, lo pensano in molti, una legge su questi argomenti sembra superflua in quanto si tratta di reati già abbondantemente considerati. Il nostro codice prevede, infatti, sanzioni proporzionate alla gravità del reato per i delitti contro la vita (art. 575 e ss. cod. pen.), contro l’incolumità personale (art. 581 ss. cod. pen.), i delitti contro l’onore, come la diffamazione (art. 595 cod. pen.), i delitti contro la personalità individuale (art. 600 ss. cod. pen.), i delitti contro la libertà personale, come il sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) o la violenza sessuale (art. 609 ss. cod. pen.), i delitti contro la libertà morale, come la violenza privata (art. 610 cod. pen.), la minaccia (art. 612 cod. pen.) e gli atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.).
Fino al 2016 l’ordinamento ha ritenuto illecita anche la semplice ingiuria (art. 594 cod. pen.). Ma c’è un assioma ampiamente discutibile, presente in tutti i ddl sopra citati: quello dell’emergenza omofobia. Secondo i dati diffusi dal Ministero degli Interni, negli ultimi otto anni, i reati riferibili all’orientamento sessuale e all’identità di genere, sarebbero 212, in media 26,5 ogni anno.
Ci sono altri reati molto più ricorrenti. Per questo c’è chi pensa che la frenesia di cavalcare queste tematiche abbia qualche fondamento ideologico portato avanti dal movimento gender. Si fa anche fatica a capire quali siano i contenuti di definizioni come “identità di genere” e “orientamento sessuale”. Sono termini su cui la psicologia e l’antropologia dibattono da anni senza arrivare ad una piattaforma condivisa.
Per questo i vescovi, ma non solo loro, temono che si vada verso una forma di discriminazione a rovescio e di forme di reato d’opinione. Nel documento dei vescovi si legge che “le discriminazioni – comprese quelle basate sull’orientamento sessuale – costituiscono una violazione della dignità umana, che – in quanto tale – deve essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni e nelle legislazioni. Trattamenti pregiudizievoli, minacce, aggressioni, lesioni, atti di bullismo, stalking… sono altrettante forme di attentato alla sacralità della vita umana e vanno perciò contrastate senza mezzi termini. Al riguardo, un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona fa concludere che esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio. Questa consapevolezza ci porta a guardare con preoccupazione alle proposte di legge attualmente in corso di esame contro i reati di omotransfobia: anche per questi ambiti non solo non si riscontra alcun vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni. Anzi, un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima opinione, come insegna l’esperienza degli ordinamenti di altre Nazioni al cui interno norme simili sono già state introdotte. Per esempio, sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma – e non la duplicazione della stessa figura – significherebbe introdurre un reato di opinione. Ciò limita di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso”.

Giovanni Barbieri