Le regole per chi vuole recarsi a pregare in chiesa

Il chiarimento del Viminale a seguito dei quesiti posti dalla Segreteria Cei

Massa, l'interno della cattedrale
Massa, l’interno della cattedrale

“Dare uniformità all’azione di quanti devono controllare gli spostamenti dei cittadini”, in questo periodo di restrizioni alla libertà di movimento per ragioni sanitarie. È l’obiettivo di una nota della Direzione centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell’Interno, frutto della interlocuzione tra la Segreteria generale della Cei, la Presidenza del Consiglio e lo stesso Ministero dell’Interno, al quale proprio la Segreteria Cei aveva a più riprese rappresentato la posizione della Chiesa e il disagio di molti fedeli, che si sono visti limitare la possibilità di recarsi a pregare in chiesa.
Le misure disposte per il contenimento e la gestione della pandemia, si legge nella nota, “comportano la limitazione di diversi diritti costituzionali, primo fra tutti la libertà di movimento” e interessano anche l’esercizio delle attività di culto. Per quanto riguarda l’accesso in chiesa, questo deve avvenire “solo in occasione di spostamenti determinati da comprovate esigenze lavorative ovvero per situazione di necessità e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi”.

L'interno del Duomo di Carrara
L’interno del Duomo di Carrara

Indicazioni precise sono date anche sulla partecipazione ai riti della Settimana Santa, che sarà riservata ai “celebranti, al diacono, al lettore, all’organista, al cantore e agli operatori per la trasmissione”: tutti costoro “avranno un giustificato motivo per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove si svolge la celebrazione” e, quindi, non incorreranno “nelle relative sanzioni correlate al mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19”.
Essendo il servizio liturgico assimilabile alle “comprovate esigenze lavorative”, però, “l’autocertificazione dovrà contenere il giorno e l’ora della celebrazione, oltre che l’indirizzo della chiesa ove la celebrazione si svolge”. Un chiarimento è dato anche per i matrimoni in chiesa che “non sono vietati in sé”. Spiega la nota che “ove il rito si svolga alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni – e siano rispettate le prescrizioni sulle distanze tra i partecipanti – esso non è da ritenersi tra le fattispecie inibite dall’emanazione delle norme in materia di contenimento dell’attuale diffusione epidemica”.